Dal 1 maggio 2012 le unità da diporto (imbarcazioni e navi) di lunghezza allo scafo superiore a 10 metri sono soggette al pagamento di una tassa annuale.
La tassa trova applicazione per le imbarcazioni possedute o detenute da soggetti residenti nel territorio italiano a prescindere dal paese di immatricolazione dell'imbarcazione.
Sono tenuti al pagamento della tassa, se residenti nel territorio dello Stato:
- i proprietari
- gli usufruttuari
- gli acquirenti con patto di riservato dominio
- gli utilizzatori a titolo di locazione anche finanziaria, per la durata della stessa
La tassa è dovuta, inoltre, dalle stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che possiedono, o ai quali è attribuibile il possesso di
unità da diporto.
Non si applica, invece, ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia, sempre che il possesso delle unità da diporto non sia attribuibile a soggetti
residenti in Italia, nonchè alle unità bene strumentale di aziende di locazione e noleggio.
La tassa non è dovuta
- per le unità nel primo anno dalla prima immatricolazione
- per le le unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici
- per le unità obbligatorie di salvataggio
- per i battelli di servizio, purchè questi rechino l'indicazione dell'unità da diporto al cui servizio sono posti
- per le unità da diporto possedute e utilizzate da enti e associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso
- per le nuove unità da diporto con "targa prova" che sono nella disponibilità del cantiere costruttore, del manutentore o del distributore,
nonchè quelle usate che sono state ritirate dai cantieri o dai distributori con mandato di vendita e in attesa di perfezionamento dell'atto, ovvero per le
unità che siano rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore
- sulle unità a disposizione dei soggetti portatori di handicap, affetti da patologie che richiedono l'utilizzo permanente delle stesse unità
Il Decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, contenente le disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, è stato
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011. L'articolo 16 del Dl 201/2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2012),
determina le disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni e aerei.
Articolo 16 del Dl 201/2011 in vigore dal 29 aprile 2012