sabato 23 agosto 2025
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Arrivano i decreti attuativi per l’ufficiale di 2° classe, gli skipper del charter possono mettersi in regola

Gli skipper del charter possono mettersi in regola
Gli skipper del charter possono mettersi in regola

Finalmente sono stati pubblicati i decreti attuativi per il conseguimento del titolo di ufficiale di 2° classe del diporto, ovvero il titolo che abilita gli skipper del charter a fare il loro lavoro.

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Al termine di un lunghissimo iter legislativo l’epopea degli skipper del charter che non potevano lavorare perché non riconosciuti, si chiude con la pubblicazione dei decreti attuativi del decreto del 2024 che ha modificato la figura dell’ufficiale di 2 classe del diporto.

Esami per ufficiale di 2° classe: tempistiche e criticità

Purtroppo i decreti attuativi che danno il via alla possibilità per la Capitanerie di Porto di stabilire un calendario di date per gli esami, arriverà a metà marzo, forse un po’ tardi, molti skipper potrebbero non avere il tempo necessario per prepararsi e ottenere il titolo in tempo per l'estate.

Un ritardo che pesa. Sperare che le autorità che pattugliano il mare tengano conto dei tempi lunghi della pubblica amministrazione è pressoché inutile. L’estate passata la Guardia di Finanza, in diverse zone del Tirreno, non ha avuto nessuna remora a fermare e infliggere multe salatissime agli skipper che stavano lavorando e che non erano in regola solo perché lo Stato, pur avendo emanato la legge, non aveva chiarito le modalità di ottenimento.

Decreto n. 40: programma degli esami

Di seguito troverete il decreto n. 40 pubblicato da Confindustria Nautica, che definisce le modalità di esame e i requisiti richiesti.

Qui in sintesi:
Formazione e prove d’esame

  • Le scuole nautiche sono autorizzate a svolgere corsi teorici e pratici.
  • L’esame si articola in tre prove:
    1. Esercizi di carteggio: quattro quesiti, di cui almeno tre devono essere esatti (60 minuti di tempo). Esonerati i titolari di patente nautica A senza limiti.
    2. Colloquio orale su navigazione, sicurezza, meteorologia e normativa.
    3. Prova in mare su un'unità di almeno 15 metri, a motore o vela.
  • È necessario completare 5 ore di familiarizzazione certificate da una scuola nautica per accedere alla prova in mare.
  • Se il candidato supera almeno una prova, può ripetere le altre una sola volta entro 12 mesi presso l’ufficio marittimo di sua scelta.

L’entrata in vigore di questi decreti rappresenta un passo fondamentale per lavorare da skipper professionista in regola nel mondo del charter, ma le tempistiche potrebbero rendere difficile l’adeguamento prima della prossima stagione estiva.

Decreto MIT n. 40 del 14.03.2025

Il decreto autorizza le scuole nautiche a svolgere i corsi di teoria e la pratica e stabilisce il programma di esame articolato tre parti: esercizi di carteggio, colloquio e uscita in mare.

La prova di carteggio è costituita da quattro quesiti indipendenti scelti dal data base allegato al decreto stesso ed è superata se il candidato fornisce almeno tre risposte esatte nel tempo di sessanta minuti. Sono esonerati i titolari di patente nautica A con abilitazione senza limiti.

Il colloquio verte su: Teoria della nave, Motori, Sicurezza della navigazione, Manovre e condotta, Colreg e segnalamento marittimo, Elementi di Meteorologia, Navigazione cartografica ed elettronica, Normativa diportistica e ambientale.

La prova in mare si svolge in acque marittime su un’unità da diporto di lunghezza non inferiore a 15 metri con propulsione a motore, adibita a uso privato o commerciale oppure, in caso di indisponibilità, su un’unità a vela o da traffico con le medesime caratteristiche. L’unità può essere di proprietà, in locazione finanziaria, in locazione o noleggio, in comodato d’uso gratuito attestato da una dichiarazione del proprietario. E' ammesso all'esame il candidato che abbia effettuato almeno cinque ore complessive di familiarizzazione con le capacità inerenti la prova attestate da una scuola nautica.

Qualora il candidato superi almeno una delle tre prove d’esame previste, può ripetere quelle non superate una sola volta entro e non oltre il termine di dodici mesi presso l’Ufficio marittimo desiderato.

Le sessioni d’esame, a cadenza al minimo semestrale, si svolgono presso le Capitanerie di porto e l’Ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano, i cui bandi sono pubblicati sui rispettivi siti web, “e tiene conto dell’esigenza occupazionale degli aspiranti di conseguire il titolo professionale in tempo utile per la stagione”.

I candidati che non abbiano conseguito il certificato sanitario di I livello (First Aid) sono ammessi agli esami “con riserva”. I laureati in medicina e chirurgia, in infermieristica (triennale) o scienze infermieristiche (magistrale) ne sono esonerati.

Ai fini del soddisfacimento dei requisiti richiesti dal secreto Titoli 121/2005, è statuito che:

  • a) il certificato di addestramento superiore assorbe quello inferiore,
  • b) il certificato di operatore radio Short Range (SRC) non necessita di endorsement, “Sono considerati validi i certificati LRC, GOC e ROC conseguiti all’estero provvisti di endorsement”,
  • c) l’esame è sostenuto presso qualsiasi Capitaneria di porto e l’Ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano, indipendentemente dall’iscrizione dell’candidato nelle matricole della gente di mare.

Sono esonerati dallo svolgimento della prova teorica i titolari da almeno dieci anni di patente A senza alcun limite dalla costa che soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. iscrizione per un periodo complessivo di almeno dieci anni a una Camera di Commercio con codici ATECO 50.10 (noleggio di natanti da diporto con equipaggio per trasporto in mare aperto e in acque costiere), 50.30.0 (noleggio di natanti da diporto con equipaggio per trasporto per vie d'acqua interne), 77.21.02 (noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto), 85.53 (attività di scuola guida) limitatamente all’attività di scuola nautica, 74.90.9 (altre attività professionali, scientifiche e tecniche);
  2. aver stipulato con imprese di noleggio di unità da diporto o con gli aventi titolo di unità da diporto ad uso privato uno o più contratti di lavoro con oggetto il comando dell’unità da diporto della durata complessiva di trentasei mesi.

Ai suddetti soggetti non si applica il requisito inerente il titolo di studio.

Sono esonerati dallo svolgimento della prova pratica i marittimi in possesso dei titoli professionali di capo barca per il traffico nello Stato, capo barca per il traffico locale e capo barca per la pesca costiera; i possessori dei titoli professionali della navigazione interna di capitano e capo timoniere; i marittimi in possesso del titolo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio. Anche ai suddetti soggetti non si applica il requisito inerente il titolo di studio.

Possono conseguire il titolo senza sostenere l’esame: i titolari di patente nautica B per nave da diporto, il personale della gente di mare titolare di certificati STCW, anche rilasciati da un Paese estero con endorsement della competente autorità consolare della Repubblica italiana e in corso di validità, se residenti o domiciliati nel territorio della Repubblica.

© Riproduzione riservata

   

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