
Ci scrive Lorenzo, un lettore che ha noleggiato un grande catamarano di 48 piedi a vela con partenza da Palermo per trascorrere una settimana di vacanza alle Egadi insieme ad alcuni amici. La barca era stata scelta con cura: quattro frigoriferi, forno elettrico, aria condizionata. Insomma, tutto quello che serve per una crociera confortevole. Ma all'arrivo in porto, la sorpresa: il generatore di bordo, indispensabile per far funzionare gli impianti elettrici, non funzionava: «Non c’è nulla da fare» avrebbe detto la società di charter che asserisce che hanno provato a ripararlo ma senza successo. E, di fronte alle proteste, la replica è stata ancora più netta: «Tenete il motore acceso e tutto funzionerà, o, in alternativa, rinunciate al nolo della barca».
Un generatore è un piccolo motore endotermico a gasolio, il suo funzionamento è piuttosto elementare e ripararlo non può richiedere un impegno particolarmente lungo a meno che, per incuria, questo non abbia subito danni veramente gravi.
Nonostante il disappunto, Lorenzo e il suo gruppo hanno deciso di accettare la barca così com’era, rinunciando al comfort atteso. Al ritorno, hanno chiesto almeno uno sconto per il disservizio, ma la società ha rifiutato qualsiasi rimborso. Cosa può fare in questi casi chi noleggia?
Inadempienza contrattuale e mancanza di conformità
Da un punto di vista legale, quanto accaduto rappresenta con ogni probabilità una mancanza di conformità del bene locato. Se nel contratto – o nei materiali informativi ufficiali – era indicato che la barca era dotata di un generatore funzionante e di impianti elettrici ad esso collegati, il cliente ha diritto a ricevere esattamente quanto promesso. La mancata funzionalità del generatore non è un dettaglio: compromette la fruizione di servizi essenziali, come la refrigerazione degli alimenti e la climatizzazione degli ambienti.
Il Codice Civile tutela il contraente anche in assenza di un contratto dettagliato: il principio di buona fede nell’esecuzione contrattuale (art. 1375 c.c.) e l’obbligo di prestazione conforme (art. 1176 c.c.) obbligano la società di charter a fornire una barca idonea all’uso previsto. E se un guasto impedisce di farlo, è compito della società trovare una soluzione alternativa, o quanto meno offrire una riduzione del prezzo.
Il vero problema, però, è che Lorenzo e i suoi amici hanno deciso di salpare ugualmente. Hanno accettato la barca così com’era, probabilmente per non rovinare la vacanza già organizzata. È comprensibile, ma questa scelta ha avuto conseguenze legali. Se infatti avessero rifiutato la consegna dell’imbarcazione, avrebbero potuto chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento (art. 1453 c.c.) e avanzare una richiesta danni più sostanziosa, comprensiva di costi di viaggio e del valore della vacanza perduta.
Accettando la barca, invece, anche senza generatore, il contratto è stato comunque onorato, seppure parzialmente. E questo comporta che l’unico margine di azione resta la richiesta di riduzione del prezzo proporzionale al disservizio, secondo quanto previsto dall’art. 1464 c.c. (impossibilità parziale della prestazione). Ma senza una riserva scritta al momento dell’imbarco, anche questa strada può diventare accidentata.
Dal punto di vista pratico, Lorenzo ha tre strade:
- Inviare un reclamo formale scritto alla società di charter, meglio se tramite PEC o raccomandata A/R, spiegando i disservizi subiti e chiedendo la restituzione di parte del prezzo.
- Rivolgersi a un’associazione di tutela dei consumatori, che può assisterlo in una procedura stragiudiziale.
- Attivare una mediazione civile o un arbitrato, se previsto dal contratto, per evitare un contenzioso giudiziario lungo e costoso.
Il ricorso al giudice civile è sempre possibile, ma comporta tempi lunghi e costi elevati, soprattutto se la causa deve svolgersi nel foro del luogo di partenza del charter (in questo caso, Palermo). E se il danno quantificabile si limita a poche migliaia di euro, può non valerne la pena.
La vera tutela è la prevenzione
Purtroppo, in casi come questo, la tutela più efficace resta la prevenzione. Lorenzo, nella sua lettera, ammette che non aveva mai sentito parlare di questa società di charter e che un amico gli aveva detto di fare attenzione: “Non si vede da nessuna parte, forse è meglio che prendi la barca da una società nota che ti dà delle garanzie”. Ma, come ammette Lorenzo, il prezzo era molto più basso e la voglia di risparmiare di tutto il gruppo li ha indotti a firmare il contratto con questa società.
Verificare l’affidabilità della società di charter, leggere le recensioni, chiedere conferma scritta della dotazione tecnica della barca e, soprattutto, non accettare mai un’imbarcazione non conforme senza mettere tutto per iscritto.
Se il problema emerge alla consegna e compromette la vacanza, è legittimo rifiutare l’imbarcazione, anche a costo di rinunciare al viaggio: in quel caso, si apre la possibilità di chiedere danni ben più significativi.
Alla fine, poi, fate come Lorenzo: scrivete ai giornali. Se riceviamo una lettera firmata, possiamo fare anche nomi e cognomi e non esiteremo a farli.
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