L'articolo esplora la classificazione delle unità da diporto secondo il Codice della Nautica, spiegando come queste siano suddivise in natanti, imbarcazioni e navi in base alla lunghezza dello scafo e le relative normative che regolano l'uso e l'immatricolazione.
Le unità da diporto
Dall’art 3 Codice della Nautica da Diporto: “Si definiscono unità da diporto, scafi di qualunque materiale e di con qualsiasi propulsione destinate all’uso sportivo e ricreativo”.
Fino a qualche anno fa, le unità da diporto erano classificate secondo il tipo di propulsione, ma a partire dal 2005, le unità da diporto vengono definite in base alla lunghezza, indipendentemente dal fatto che siano barche a remi, a vela, a motore o a pedali.
Dunque, per unità da diporto si intende qualunque tipo di mezzo destinato alla navigazione per fini ludici o sportivi. Di fatto è unità da diporto, qualunque artefatto umano in grado di galleggiare che non sia destinato a usi commerciali; oltre alle barche comunemente intese sono unità da diporto anche pedalò, surf, canoe, acquascooter, pattìni, sommergibili e qualunque altra cosa vi venga in mente a prescindere dalla dimensione. Nella pratica dei fatti, la normativa si applica quasi esclusivamente a unità superiori ai 2,5 metri.
Le unità da diporto sono divise per categorie in base alla loro lunghezza:
- Natante: unità a remi di qualunque lunghezza, oppure se a diversa propulsione, inferiore a 10 metri
- Imbarcazione: unità compresa tra i 10 e i 24 metri. Issa bandiera nazionale e ha sulla murata un codice alfanumerico, costituito in sequenza da quattro caratteri alfabetici e da quattro caratteri numerici di identificazione, seguito dalla lettera “D”, che sta per diporto. Il codice può anche essere deciso dal proprietario a patto che non sia già in uso e che non sia contrario all’ordine pubblico e alla pubblica moralità.
- Nave: unità superiore ai 24 metri. Come sopra, isseranno una bandiera e il codice alfanumerico sarà seguito dalla sigla ND
Le unità immatricolate prima del 2012, manterranno il loro codice, che sarà seguito dalla lettera “X”.
La legge 50 del 1971 definiva inoltre:
- Unità a vela quell'unità in cui il rapporto tra la superficie velica in mq di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione (compreso il fiocco genoa e le vele di strallo escluso lo spinnaker) e la potenza del motore in cavalli o chilowatt è superiore rispettivamente a 1 o 1,36.
- Motoveliero l'unità da diporto a propulsione mista, meccanica e a vela, in cui il rapporto tra superficie in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compreso l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo e con esclusione dello spinnaker, e la potenza del motore in cv o in kw sia superiore o uguale rispettivamente a 1 o a 1,36 e non superiore a 2 o a 2,72
- Viene infine definita anche la cosiddetta moto d’acqua, unità sui cui uno o più passeggeri stanno in piedi, seduti o in ginocchio, normalmente con motore a getto, che deve essere inferiore ai 4 metri
Il codice prende in considerazione anche le unità a controllo remoto.
Mentre navi e imbarcazioni devono essere iscritti in un registro, per i natanti non è obbligatoria l’iscrizione, che rimane per tanto una scelta facoltativa. Se però i natanti sono iscritti al registro delle imbarcazioni da diporto (RID) ne assumono il regime giuridico.
Senza marcatura CE i natanti possono superare le 6 miglia dalla costa e spingersi fino a 12 miglia solo se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato. In tal caso, copia del certificato va tenuto a bordo.
Se imbarcati a bordo di unità maggiori come “tender” i natanti possono navigare anche oltre le 12 miglia, ma mai ad una distanza superiore di un miglio dall’unità cui appartengono. Sulle fiancate deve essere ben visibile nome o matricola della barca cui appartengono.
I natanti da diporto marcati CE o non marcati, non avendo obbligo di iscrizione nei pubblici registri, non conseguono il diritto a inalberare la bandiera italiana e non sono di conseguenza legittimati a navigare oltre il limite del mare territoriale (12 miglia dalla costa), pur essendone tecnicamente idonei.
I natanti, come surf, pedalò, pattini, a remi, pedali o con piccole vele inferiori ai 4 metri quadrati, acquascooter, moto d’acqua non possono mai spingersi oltre il miglio dalla costa, anche se tecnicamente potrebbero affrontare tale navigazione.
È singolare il caso dei kayak da mare, che pur essendo imbarcazioni, che se condotte da esperti, hanno dimostrato di poter affrontare anche grandi traversate, per la legge italiana non possono spingersi oltre il miglio dalla costa.
Autocostruzione
Le unità da diporto possono essere anche autocostruite, ma anche in questo caso esistono dei limiti all’interno dei quali ci si può muovere. Sono esenti da marcatura CE, valutazione conformità e altra certificazione:
- le unità inferiori a 250 cm
- quelle destinate solo alle regate
- di cui la propulsione sia “umana”, dunque a remi o pedali
- surf, anche a motore
- ricostruzioni storiche o precedenti al 1950
Un’unità autocostruita non può essere immessa nel mercato “durante un periodo di cinque anni”. Non viene però in nessun modo chiarito, né se il periodo di cinque anni parta dall’inizio o dal termine della costruzione, né come certificare tale periodo.
Le Navi da diporto
Storicamente alla categoria delle navi da diporto appartengono tutte le unità da diporto con lunghezza dello scafo superiore a 24 metri.
Come per le imbarcazioni, per navigare, è necessario avere la licenza di navigazione e il certificato di sicurezza e bisogna provvedere alla registrazione dell’unità. I registri d'iscrizione delle navi da diporto si trovano solo presso le Capitanerie di Porto. Le navi da diporto devono esporre la bandiera nazionale e sono contraddistinte dalla sigla d’identificazione.
Con l’entrata in vigore del Nuovo Codice della Nautica da Diporto, D.Lgs. 229/2017, viene ampliata la classificazione delle unità da diporto, mantenendo tuttavia immutata l’originaria definizione di natante (di lunghezza inferiore a 10 metri), imbarcazione (di lunghezza compresa tra i 10 e i 24 metri) e nave (di lunghezza superiore a 24 metri).
A seguito della succitata modifica le navi da diporto risultano altresì suddivise in base alla “Gross Tonnage” ovvero alla Stazza Lorda, stazza comprendente oltre al volume utile per il carico di passeggeri e merci, anche il volume degli spazi interni.
Gli scafi superiori ai 24 metri sono così suddivisi:
- Navi da Diporto maggiori (superiori a 500 GT)
- Navi da Diporto minori (fino a 500 GT)
- Navi da Diporto maggiori storiche (con stazza fino a 120 GT, costruite in data anteriore al 1 gennaio 1967 e fino a 120GT)
Inoltre, con il D.Lgs. 229/2017 si mira alla futura abolizione del riferimento ai registri cartacei, in vista dell’adozione dell’archivio telematico per gli atti relativi alla proprietà delle unità da diporto e dello Sportello Telematico del Diportista (STED) a cui sarà demandato di rilasciare la licenza di navigazione, procedendo anche agli aggiornamenti mediante specifici tagliandi.
Allo STED sarà anche demandato di svolgere le procedure riguardanti il rilascio, rinnovo e convalida del certificato di sicurezza e del certificato di idoneità al noleggio e quelle per l’autorizzazione alla navigazione temporanea e per il rilascio della nuova licenza provvisoria.
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