domenica 8 dicembre 2024
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La nascita del Codice della Nautica da Diporto

La nascita del Codice della Nautica da Diporto
La nascita del Codice della Nautica da Diporto

È con la legge 11 del gennaio 1971, che per la prima volta si riconosce la specificità del settore e si prevedono delle norme dedicate, che si differenziano rispetto al Codice della Navigazione

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In origine la navigazione da diporto era regolamentata, con alcune deroghe, solo dal Codice della Navigazione e prevedeva la possibilità di esercitarla a fini ludici, come la pesca senza fini di lucro o quello che gli inglesi chiamano “yachting”.

È con la legge 11 del gennaio 1971, che per la prima volta si riconosce la specificità del settore e si prevedono delle norme dedicate, che si differenziano rispetto al Codice della Navigazione. Per la prima volta esiste una piccola autonomia rispetto al Codice della Navigazione marittima, tanto che la legge 50/71 viene definita: “Piccolo codice della Nautica da Diporto”.

Nel 2003, le “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”, hanno cercato di riformare la nautica da diporto, soprattutto per garantire un maggiore sviluppo turistico e una più larga partecipazione di pubblico.

Dopo più di trent’anni la legge diventa obsoleta e oggi fa fede il “Codice della Nautica da Diporto” redatto secondo il decreto legislativo 171 del 2005, cui segue il Decreto Ministeriale 146 del 2008, che costituiscono il principale disciplinare. Per tutto ciò che non esplicitamente indicato si fa riferimento al precedente “Codice della Navigazione”.

Nel 2016 un decreto legislativo aggiorna il codice alla luce delle nuove norme comunitarie, in particolare per quello che riguarda la marcatura CE delle unità da diporto e loro componenti. L’anno successivo, un ulteriore decreto introduce delle novità, alcune delle quali piuttosto importanti e discusse, come il registro telematico. Un ulteriore intervento del legislatore nel novembre 2020 colma qualche lacuna, ma senza sostanziali stravolgimenti. Singolare è l’inserimento delle “Unità a controllo remoto” e diverse possibilità di comunicazioni telematiche con gli enti. Un segno dei tempi che cambiano.

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