giovedì 7 novembre 2024
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Natanti: ora è possibile navigare all'estero

Natanti: ora è possibile navigare all'estero
Natanti: ora è possibile navigare all'estero

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il modello DCI per determinare il possesso e la nazionalità dei natanti, aprendo le porte alla navigazione internazionale.

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In Italia, una barca a vela con una lunghezza fuori tutto inferiore ai dieci metri è considerata un natante, ovvero un bene non registrato.

Il natante è un mezzo molto ambito per il notevole risparmio che offre all'acquisto, paragonabile a quello di una bicicletta. Non essendo un bene registrato, il possesso certifica la proprietà, salvo prova contraria.

Il natante non è noto al fisco e non va dichiarato, ma rappresenta un'anomalia: l’Italia è l’unico paese ad avere un mezzo nautico non identificabile.

Questa caratteristica implica che il natante non possa avere bandiera, cioè non può essere identificato come un mezzo soggetto alla legge di un determinato Stato. La bandiera si acquisisce solo al momento della registrazione dell’unità di navigazione in un registro pubblico. Non avendo bandiera, il natante non può navigare in acque extraterritoriali.

Sino ad oggi i natanti potevano navigare nelle acque di alcune nazioni amiche, come la Francia, grazie ad accordi specifici tra i due Stati.

Oggi grazie a una modifica alla normativa, fortemente voluta da Confindustria Nautica, si è arrivati a realizzare un modello DCI con dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l'attestazione del possesso e della nazionalità italiana dei natanti da diporto che navigano in acque territoriali straniere.

Di seguito riportiamo la comunicazione di Confindustria Nautica a riguardo del modello DCI dove si spiega cosa e come usarlo.

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il DECRETO 2 maggio 2024 del Ministero Infrastrutture e trasporti contenente l'approvazione del modello di DCI con dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l'attestazione del possesso e della nazionalità italiana dei natanti da diporto che navigano in acque territoriali straniere, di cui all'art. 27, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica).

I soggetti italiani possessori di natanti, durante la navigazione in acque territoriali straniere, grazie alla modifica normativa richiesta da Confindustria Nautica, potranno attestare il possesso, la nazionalità e i dati tecnici dell’unità attraverso la dichiarazione di costruzione o importazione (prevista dall’articolo 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152), corredata della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata da uno sportello telematico dell’automobilista (STA), che attesti il possesso e la nazionalità del natante, rilasciata conformemente al modello appena emanato. La documentazione di cui al presente comma deve essere tenuta a bordo.

La norma rientra nelle disposizioni del “pacchetto nautica” contenute nel DDL Made in Italy (“Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy”) approvato lo scorso dicembre, frutto del confronto di Confindustria Nautica con il Ministro Adolfo Urso, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i relatori del provvedimento on.li Gusmeroli e Giovine, l’on. Ilaria Cavo.

Al fine di sostenere il mercato dei “natanti” (scafi minori di 10 metri per i quali non è prevista l’immatricolazione obbligatoria), è stata infatti definita la documentazione che li abiliterà alla navigazione nelle acque territoriali di altri Paesi UE. In particolare Croazia, Slovenia, Grecia e non solo, che dalla prossima estate sarebbero state precluse ai “non targati”, ai quali sarebbe stata richiesta l’immatricolazione con tutti gli oneri che questa comporta.

Sarà invece l’attestazione dei dati tecnici dell’unità (DCI – Dichiarazione di Costruzione o Importazione), unitamente a una dichiarazione di possesso del proprietario autenticata dagli Sportelli telematici dell’automobilista (STA), a poter essere presentata alle autorità degli altri Stati UE al fine di attestare il possesso, la nazionalità e le caratteristiche della stessa.

L’introduzione di questa misura porterà un duplice vantaggio: eviterà l’alternativa dell’immatricolazione presso Paesi come Croazia, Slovenia, Grecia e non solo, le cui acque territoriali dalla prossima estate sarebbero state precluse ai “non targati”, ai quali sarebbe stata richiesta l’immatricolazione con tutti gli oneri che questa comporta e il conseguente versamento dell’IVA presso di loro. Inoltre, le somme derivanti dal pagamento dei diritti di rilascio saranno assegnate al funzionamento del Registro telematico delle unità da diporto, in particolare dell’Ufficio di Conservatoria Centrale (UCON), contribuendone così all’efficientamento.

© Riproduzione riservata

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