L’autorità che lo skipper, ovvero il comandante della barca, ha a bordo di questa deriva dal fatto che le responsabilità nei confronti del suo equipaggio sono sue. Vediamo quali sono e quali sono i suoi doveri. [VIDEO]
Lo skipper, o comandante di un’imbarcazione da diporto, è l’autorità massima presente a bordo, la persona che ha diritto ad avere l’ultima parola, colui che decide. La sua autorità è la stessa che ha il comandante di una grande petroliera, mentre le responsabilità che ne conseguono in parte sono uguali, ma si differenziano per alcune cose.
Chi è il comandante? Come si fa a determinare chi era al comando in un determinato momento?
Il comandante è colui che con quel titolo viene identificato nel contratto di locazione della barca, colui che con quel titolo si è identificato presso il marina dove ha ormeggiato la notte.
Comandante è colui che esercita il comando a bordo e in quanto tale viene riconosciuto dall’equipaggio. Il comandante deve avere un titolo che lo autorizzi a esercitare il comando. Nel nostro caso è la patente nautica, che si chiama Abilitazione al comando di unità da diporto.
Che il comandante abbia una patente entro od oltre le 12 miglia non incide in nessun modo riguardo alle sue responsabilità nei confronti della barca e dell’equipaggio.
Sarebbe uno sbaglio identificare il comandante con il proprietario o l’armatore della barca. Sono tre figure distinte, che a volte possono coincidere.
Il comandante può essere nel contempo proprietario e armatore della barca, ma può anche esserci il caso in cui il comandante è al tempo stesso l’armatore, ma non il proprietario, o ancora il comandante potrebbe essere il proprietario ma non l’armatore.
Il proprietario della barca
Il proprietario della barca è colui che risulta avere la proprietà del mezzo nei registri dello STED. Colui che ha regolarmente acquistato la barca.
Nel caso dell’imbarcazione il proprietario può non avere il possesso della barca. Nel caso del natante si assume che chi ha il possesso della barca ne è anche il proprietario, ma pure qui può verificarsi il caso in cui il proprietario cede il possesso a un terzo, anche temporaneamente, ma per riottenere la barca dovrà avere dei documenti i quali attestino in modo incontrovertibile che il natante è di sua proprietà.
L’armatore della barca
L’armatore, come abbiamo studiato durante il corso di patente nautica, è colui che arma la barca, ovvero che la prepara alla partenza, acquista il gasolio per il motore, fa riparare le vele, appronta la cambusa, ingaggia l’equipaggio. L’armatore viene riconosciuto tale attraverso una dichiarazione firmata dal proprietario della barca che gli affida il mezzo.
Proprietario e armatore: le responsabilità
Le responsabilità penali di queste due figure in relazione alla condotta della barca sono pochissime, mentre quelle civili sono maggiori.
L’armatore è colui che ha la responsabilità di armare la barca, quindi se questa non ha a bordo le dotazioni di sicurezza è una responsabilità civile sua che condividerà con il comandante.
Se la barca non ha ricevuto un’adeguata manutenzione e se, per esempio, durante la navigazione dovesse perdere il bulbo e di conseguenza ribaltarsi, la responsabilità civile, nonché penale in caso di vittime o feriti gravi, sarà del proprietario.
La responsabilità del comandante
Come abbiamo già detto, la maggior parte delle responsabilità penali derivanti dalla condotta della barca ricade in capo al comandante di questa. Il comandante è responsabile della barca sin dal momento in cui questa è in banchina e sino a quando non viene lasciata in banchina e la persona dismette i panni del comandante.
Il comandante quindi è responsabile della preparazione della barca, sarà lui che dovrà controllare quanto segue:
- che tutte le dotazioni di sicurezza siano presenti in buono stato di manutenzione, in corso di validità ed efficienti;
- che la nave sia idonea alla navigazione;
- che sia carica del carburante sufficiente a compiere la navigazione;
- he a bordo ci siano le persone necessarie alla condotta della barca (numero minimo dei membri dell’equipaggio riportato sulla licenza di navigazione).
Essendo obbligo del comandante controllare prima della partenza se a bordo ci sono tutte le dotazioni di sicurezza, in stato di efficienza e in corso di validità, nel caso di sinistro se dovessero esserci danni alle persone per mancanza o inefficienza delle dotazioni, la responsabilità sarà del comandante della barca.
Il comandante deve anche assicurarsi delle condizioni meteorologiche e che queste siano proporzionate alle possibilità della barca e alla capacità dell’equipaggio. Perciò se con un bollettino meteo avverso dovesse comunque decidere di uscire in mare e durante la navigazione si dovesse verificare un incidente determinato dalle condizioni meteorologiche il comandante ne sarà ritenuto responsabile.
Tra le responsabilità del comandante c’è anche quella di approntare e prevedere una via di fuga in caso di cattivo tempo. Il che significa che il comandante deve sapere in che porto o baia può riparare durante la navigazione nel caso in cui le condizioni meteo dovessero peggiorare al punto di consigliare di trovare rapidamente un riparo.
Ignorare questa responsabilità è spesso causa di diversi incidenti anche mortali. Vediamo il caso del Bavaria 50 che si è schiantato contro l’antimurale del porto di Rimini in un giorno di bora quando tutti, dal nostromo all’importatore Bavaria, amico del comandante, avevano pregato questi di non lasciare il porto. Incidente che comportò la perdita della vita di quattro persone su sei dell’equipaggio.
Molti lettori ci chiedono se il comandante è responsabile della barca anche quando dorme o quando non è nel luogo da dove si conduce l’imbarcazione (pozzetto o plancia).
Quando il comandante si allontana dalla zona di comando deve dare istruzioni affinché la nave continui la sua navigazione in sicurezza, in caso di incidente, collisione o incaglio la responsabilità è comunque del comandante.
Il comandante di una grande nave mercantile che naviga per mesi deve poter dormire, lavarsi e rilassarsi, quindi lascerà in questi momenti in plancia il suo secondo. Se però la nave dovesse entrare in collisione con un’altra imbarcazione seguendo la rotta da lui stabilità, la responsabilità sarà comunque sua (parte di questo concetto è stata messa in discussione dall’omicidio nautico, legge varata a ottobre 2023 che vedremo più avanti).
Omicidio nautico e lesioni nautiche
Nell’ottobre del 2023, pochi mesi dopo l’ascesa al governo dell’onorevole Meloni, è stata varata una norma che istituisce il reato di omicidio nautico e di lesioni nautiche.
La legge numero 138 del 26 settembre 2023, pubblicata in “Gazzetta Ufficiale” il 10 ottobre 2023, ha introdotto il reato di omicidio nautico e quello di lesioni personali nautiche, equiparando questi al reato di omicidio stradale (art. 589-bis del Codice penale).
In particolare sono stati modificati gli articoli del Codice penale numero 589-bis, 589 ter, 590 bis e 590 ter, ora rubricati “Omicidio stradale o nautico”, “Fuga del conducente in caso di omicidio stradale e nautico”, “Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime” e “Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali e nautiche”.
Il legislatore ha anche modificato la disciplina dell’arresto prevista dagli articoli 380, comma 2, lett. m-quater (“Arresto obbligatorio in flagranza”) e 381, comma 2, lett. m-quinques (“Arresto facoltativo in flagranza”) del Codice di procedura penale.
La violazione delle norme richiamate comporta la reclusione da otto a dodici anni, se il comandante dell’unità da diporto è in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope, non possiede la patente nautica, oppure se la patente è stata sospesa o revocata (nei casi in cui questa è richiesta), o ancora se si trova al comando di una unità da diporto sprovvista di assicurazione obbligatoria. Nell’ipotesi in cui derivi la morte di più persone, la pena più alta sarà aumentata fino al triplo, ma comunque non superiore a un massimo di diciotto anni.
La legge oltre a inasprire le pene e creare nuove aggravanti, ha anche cambiato la figura di riferimento. Se fino a ieri il principale responsabile nei casi previsti dal nuovo “Omicidio Nautico” era il comandante, come anche stabilito dal Codice della navigazione, in questa legge diventa il conducente della barca (probabilmente per analogia con il conducente del mezzo stradale, visto che la legge deriva dall’omicidio stradale).
Con tutta probabilità questo cambiamento dell’attore principale su cui ricade la responsabilità del reato è dovuto a un’ignoranza in materia nautica del legislatore, come spesso è accaduto anche in passato.
Purtroppo la legge così scritta darà adito a molte controversie ed è destinata a essere cambiata per armonizzarsi con il Codice penale e il Codice della navigazione.
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