Per evitare di cadere nello stesso errore, riproponiamo una sintesi del comunicato stampa di Confindustria nautica che spiega in modo professionale e sintetico quanto accaduto al quale facciamo seguire il commento del nostro Direttore.
Il comunicato stampa di Confindustria Nautica
IMPONIBILE IVA SU LEASING E NOLEGGI NAUTICI: l’Agenzia delle Entrate chiarisce il nuovo regime di calcolo
È stato pubblicato (il 30 ottobre n.d.r.) un Provvedimento Direttoriale dell’Agenzia delle Entrate (Prot.n. 341339/2020) che interviene sul “Luogo della prestazione dei servizi aventi ad oggetto imbarcazioni da diporto”, allo scopo di determinare l’imponibile ai fini IVA. (Ovvero stabilisce dei nuovi canoni per calcolare l’agevolazione IVA sul Leasing nautico. N.d.r.)
Il provvedimento fa seguito della procedura di infrazione contro l’Italia in cui la UE chiedeva che l’applicazione della norma che consente agli Stati membri di non sottoporre a imposizione la parte dei servizi di noleggio e locazione, anche finanziaria, che avvengono al di fuori della UE non potesse avvenire con l’ausilio di percentuali forfettarie e senza che sia dimostrato, caso per caso, il luogo dell’effettiva utilizzazione della barca. La nuova disciplina si applica ai contratti a datare dal 30 ottobre.
Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate riguarda sia i contratti di locazione e noleggio a breve termine (charter), sia il leasing nautico e stabilisce che l’effettiva utilizzazione al di fuori dell’Unione si evince dal contratto, anche sulla base della dichiarazione resa dall’utilizzatore dell’unità stessa sotto la propria responsabilità, che deve essere poi supportato dai specifici mezzi di prova.
Per i contratti di LEASING NAUTICO, si deve fornire una prova scelta fra i seguenti mezzi: i dati dell’ A.I.S., se in uso; due fotografie digitali del punto nave per ogni settimana di navigazione; la documentazione comprovante l’ormeggio dell’unità da diporto al di fuori dell’Unione; la documentazione di acquisti di beni e servizi relativi all’utilizzo dell’unità, presso esercizi commerciali ubicati al di fuori dell’Unione.
Per calcolare l’imponibile del contratto di leasing, va considerata la quota di settimane navigate fuori dalle acque comunitarie, rispetto al totale delle settimane navigate. Per individuare queste ultime fanno fede il giornale di bordo tenuto dal comandante della nave, oppure un registro vidimato attestante le ore di moto.
E’ prevista la “Dichiarazione di non imponibilità anticipata” da parte dell’utilizzatore in base alla quale la navigazione “s’intende provvisoriamente calcolata e il fornitore può emettere la fattura”, salvo verifica a consuntivo.
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Questo in sintesi il comunicato di Confindustria Nautica che può essere letto integralmente sul sito ufficiale di Confindustria.
La prima cosa che notiamo è che la perdita del leasing nautico, per gli associati a Confindustria Nautica, sarebbe una vera e propria catastrofe e comporterebbe la perdita di una percentuale rilevante del fatturato del settore.
Sarebbe stato quindi legittimo attendersi da Confindustria, nel suo comunicato stampa, commenti drammatici e attacchi decisi e molto duri al governo e all’Agenzia, come accaduto in altre occasioni, ma così non è stato. Parlando con diversi esponenti di rilievo di Confindustria Nautica non si percepisce una forte preoccupazione e questo è un segnale che le cose non sono poi così brutte come sembrano.
Cercando di guardare oltre le apparenze, ci siamo domandati “Quanto sono cambiate in realtà le cose?”
Sino al 30 ottobre, l’Agenzia delle Entrate diceva: “Stabiliamo in modo forfettario che una barca da diporto, in base alla sua lunghezza, passa un certo periodo del suo tempo in navigazione al di fuori delle acque nazionali e su di questo non gli faremo pagare l’IVA".
La stessa Agenzia però, stabiliva, che su richiesta, l’utilizzatore e il proprietario della barca dovevano esibire le prove che effettivamente la barca avesse passato quel determinato tempo fuori dal territorio dell’Unione Europea.
Oggi l’Agenzia dice di non essere in grado di sapere quanto tempo la barca navighi realmente in acque internazionali e quindi si basa su quanto dichiarato dal sottoscrittore del contratto di leasing, riservandosi ovviamente il diritto di andare a verificare che sia realmente così.
Quindi l’Agenzia potrebbe chiedere all’utilizzatore della barca delle prove che attestino l’avvenuta navigazione fuori dalle acque territoriali, anche se poi la stessa non specifica nessun iter per la presentazione di queste prove, dice solo che queste potranno essere richieste a consuntivo, ovvero al termine del contratto di Leasing Nautico.
In buona sostanza, l’Agenzia quando dichiara che non è cambiato nulla, ha quasi ragione.
Prima il leasing si basava su una forfettizzazione del tempo passato in acque internazionali, cosa che il proprietario della barca (il leasing) e l’utilizzatore potevano essere chiamati a dimostrare.
Oggi la stessa cosa si basa sulla dichiarazione dell’utilizzatore.
Sulla circolare si specifica anche che l’elemento principale che stabilisce che la barca sia destinata a una parziale navigazione fuori dalle acque nazionali è il contratto di leasing stesso.
L’Agenzia, in pratica si dice disposta ad assumere come vera la dichiarazione dell’utilizzatore fatta sul contratto salvo eventuale verifica a fine contratto.
Noi non ci possiamo mettere la mano sul fuoco perché ancora sono molte le cose che si devono chiarire e la circolare dell’Agenzia delle Entrate deve essere ancora sottoposta all’approvazione della UE, ma crediamo di poter seguire l’esempio di Confindustria e aspettare prima di preoccuparci troppo.
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