L’Italia si adegua alle normative europee e aumenta le garanzie per il turista. Una legge promulgata ad agosto 2015 prevede che chiunque venda un pacchetto turistico debba dotarsi o aderire a un fondo di garanzia che provveda a rifondere il prezzo del pacchetto acquistato nel caso in cui l’intermediario dovesse fallire e il viaggio non si potesse più effettuare, o nel caso in cui il turista già in viaggio non potesse usufruire di tutti i servizi acquistati.
La norma, dopo diversi rinvii, è entrata definitivamente in vigore dal 1° luglio del 2016.
La norma si applica anche al noleggio e alla locazione d’imbarcazioni da diporto quando questo è configurato come pacchetto turistico.
Di seguito un estratto della norma pubblicato sulla gazzetta ufficiale n° 115 del 29 luglio 2015.
“…i contratti di turismo organizzato sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista."
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