Tutte le regole che normano l’ormeggio in transito nei marina e i porti comunali italiani con la consulenza del Comandante Vasco de Cet
Per la serie “A domanda risponde”, i nostri video riservati agli abbonati al canale YouTube di SVN solovelanet questa volta rispondiamo alla domanda di Emilio, un nostro assiduo lettore.
Emilio ci chiede – Cos’è il posto al transito in un marina, è vero che posso stare gratuitamente per una notte?
Per rispondere, come facciamo sempre, abbiamo chiesto lumi a uno dei migliori specialisti in materia, il comandante Vasco De Cet.
De Cet, che sino a pochi anni fa è stato per lungo tempo il direttore di Marina di Portisco, oggi è consulente e amministratore delegato di diversi marina.
Il comandante De Cet ci ha spiegato che la materia del transito è regolata dall’Art. 49 novies del Codice della Navigazione, un articolo, che differentemente da quanto si legge solitamente nei codici, è scritto in modo chiaro e comprensibile in tutte le sue parti.
L’articolo 49 stabilisce che i marina sono tenuti a mantenere una serie di ormeggi liberi per ospitare le barche in transito, dove per transito si intende un ormeggio momentaneo con una durata massima di 72 ore.
Gli ormeggi destinati al transito non posso essere venduti ne affittati e il marina deve garantire che a seconda del momento dell’anno ci siano il giusto numero di ormeggi disponibili.
Caratteristiche principali dell’ormeggio al transito
L’ormeggio al transito non è prenotabile. Non si può chiamare il porto e dire “arrivo tra tre ore c’è un posto?”, perché se una barca arriva prima di noi e il posto che ci hanno detto essere libero era l’ultimo posto disponibile, l’altra barca avrà diritto ad averlo.
L’ormeggio al transito non è cedibile, il che sig
Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Registrati gratuitamente per leggere l'articolo integrale.
© Riproduzione riservata