Il tribunale si è detto non competente. Il Tas, nelle motivazioni, ha spiegato che:"...ai sensi dell'articolo 52 del Codice di Arbitrato Sportivo non è possibile incardinare alcuna procedura di arbitrato sulla base delle argomentazioni avanzate da Sibello."
Nonostante il diniego del Tas a trattare il caso SIbello, è lo stesso tribunale a specificare che l’atleta non ha esaurito le sue possibilità, rimane ancora un ricorso presso l'Alta Corte di Giustizia o al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, così come previsto dallo Statuto del CONI.
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