
Acquistare un'unità da diporto comporta una serie di obblighi fiscali e normativi che ogni proprietario deve conoscere. In questa guida scoprirai le principali regole che disciplinano l'acquisto e la vendita di imbarcazioni e natanti.
Quando si decide di acquistare un'unità da diporto, è fondamentale comprendere la differenza tra natanti e imbarcazioni, poiché la normativa e le procedure variano a seconda della tipologia. Vediamo come gestire la compravendita e gli adempimenti fiscali per entrambe le categorie.
Natanti: regolamenti e tasse
I natanti sono unità da diporto con lunghezza inferiore ai 10 metri e, essendo considerati beni mobili semplici, non richiedono l'immatricolazione.La normativa che regola il loro acquisto è meno stringente rispetto a quella prevista per le imbarcazioni.
Ecco cosa sapere:
- Compravendita: Il trasferimento di proprietà di un natante non richiede un atto notarile o un rogito formale. Il semplice possesso del natante è sufficiente per dimostrarne la proprietà, come accade con una bicicletta. Tuttavia, è sempre consigliabile redigere una scrittura privata, soprattutto in caso di accordi tra privati. Tale documento dovrebbe includere le generalità dell'acquirente e del venditore, il prezzo, la data e il luogo dell'accordo. Quando l'acquisto avviene da un rivenditore, l'acquirente riceve una fattura o un documento che attesta il pagamento e l'acquisto. Questo documento deve contenere le generalità delle parti coinvolte, i dati tecnici del natante e il dettaglio degli obblighi fiscali (come l'IVA, se dovuta).
- Iscrizione al Registro: In linea generale, i natanti non richiedono l’iscrizione in un registro marittimo. Tuttavia, in circostanze specifiche, come la partecipazione a determinate attività, un natante potrebbe dover essere iscritto presso l'Archivio Telematico Centrale delle Unità da Diporto (ATCN). In questi casi, si applicano le stesse regole valide per le imbarcazioni registrate.
- Imposta di registro: L'imposta di registro per i natanti varia in base alla lunghezza dello scafo. Per i natanti fino a 6 metri, l'imposta è di 71 euro; per quelli di lunghezza superiore ai 6 metri, l'importo sale a 142 euro.
- IVA: Quando un natante viene acquistato da un privato, l'operazione non è soggetta all'IVA. Tuttavia, se la compravendita avviene tramite un venditore professionale o un cantiere nautico, l'operazione è soggetta all'IVA.
Prova di proprietà
Per un natante, non esiste un documento che provi formalmente la proprietà, poiché il semplice possesso è considerato un titolo legale valido per il trasferimento della proprietà. Tuttavia, per una maggiore sicurezza, soprattutto in caso di navigazione fuori dai confini italiani, si può richiedere una dichiarazione di proprietà autenticata da un ufficiale comunale. Questo documento può essere utile in paesi dove la normativa sul possesso e sulla documentazione di bordo sono differenti rispetto a quelle italiane.
Imbarcazioni: regolamenti, tasse e procedure per l'acquisto e la registrazione
Le imbarcazioni, unità da diporto con lunghezza compresa tra i 10 e i 24 metri, sono considerate beni mobili registrati e sono soggette a una normativa diversa rispetto ai natanti.
In Italia, l'acquisto e la vendita di queste unità richiedono una serie di adempimenti legali, fiscali e amministrativi che devono essere rispettati per evitare sanzioni.
Acquisto e Passaggio di Proprietà
Per la vendita di un'imbarcazione è necessario redigere un atto formale, che può essere autenticato da un notaio o presso una delle Agenzie abilitate S.T.A. (Sportello Telematico dell'Automobilista) o gli uffici comunali competenti, come stabilito dall'art. 7 della Legge 248/2006.
L'atto di vendita deve essere presentato all'ufficio dove l'imbarcazione è registrata entro 60 giorni, pena l'applicazione di sanzioni amministrative che variano da €207 a €1.033, insieme al ritiro della licenza di navigazione.
Documentazione Necessaria
Per formalizzare il passaggio di proprietà di un'imbarcazione sono necessari i seguenti documenti:
- 1. Titolo di proprietà, che può essere costituito da:
- Atto pubblico o scrittura privata autenticata, registrato presso l'Agenzia delle Entrate necessario per la successiva trascrizione
- Dichiarazione unilaterale del venditore autenticata e registrata presso l'Agenzia delle Entrate.
- In caso di vendita giudiziale, una sentenza passata in giudicato o un decreto del giudice
- 2. Per le unità acquistate all’estero
il titolo di proprietà deve essere accompagnato dal "Bill of Sale" una dichiarazione di vendita unilaterale con la quale si ufficializza la dismissione di proprietà. Si tratta di un certificato legalizzato dall'Autorità Consolare (o esente per i Paesi UE), e registrato presso l'Agenzia delle Entrate, che dichiara le precedenti proprietà, eventuali ipoteche o gravami della barca.
Inoltre, bisogna fornire una dichiarazione di cancellazione dal registro del Paese di origine o un documento che attesti la non necessità di iscrizione in tali registri. Per imbarcazioni acquistate all’estero, è fondamentale fornire documenti tradotti in italiano da un interprete giurato.
- 3. Versamenti
- € 41,41 versamento sul c/c intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato (sotto la cui competenza è l’Ufficio d’iscrizione dell’unità) – causale: “Capo XV Cap. 3570 (n.ro e sigla iscrizione)
- € 62,00 versamento sul c/c intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato (sotto la cui competenza è l’Ufficio d’iscrizione dell’unità) causale “Capo XV Cap. 2170 tributi speciali diporto per passaggio di proprietà, imbarcazione da diporto (n.ro e sigla iscrizione)”.
- 4. Per un atto di vendita tra privati
la registrazione viene assoggettata al pagamento di una tassa di registro basata sulla lunghezza dell’imbarcazione:
- Fino a 8 metri di lunghezza fuori tutto: €404
- Fino a 12 metri di lunghezza fuori tutto: €607
- Fino a 18 metri di lunghezza fuori tutto: €809
- Oltre 18 metri di lunghezza fuori tutto: €1.011
- Nel caso di vendite con fattura e IVA esposta, l’imposta di registro è pari a €200
- 5. Autocertificazioni di residenza e cittadinanza, esenti da bollo.
- 6. Licenza di navigazione originale, necessaria per annotare l’atto di vendita
Registrazione e Iscrizione
Una volta conclusa la vendita, l'atto deve essere iscritto presso l'Archivio Telematico Centrale delle Unità da Diporto (ATCN). Per le imbarcazioni da diporto, l'iscrizione all’ATCN è obbligatoria. L'iscrizione è necessaria per formalizzare il passaggio di proprietà e la regolarizzazione legale e fiscale dell'unità.
Tassa di Possesso
Il tributo è stato rimodulato dal decreto legge 69/2013; in precedenza, la tassa era dovuta anche per gli scafi con lunghezza superiore ai 10 metri e gli importi per le imbarcazioni fra i 14,01 e 20 metri erano il doppio di quelli ora previsti.
Dal 2013, la tassa annuale di possesso non è dovuta per le unità da diporto fino a 14 metri di lunghezza. Per le imbarcazioni con lunghezza superiore a 14 metri, la tassa viene applicata nelle seguenti misure:
- Da 14,01 a 17 metri: €870
- Da 17,01 a 20 metri: €1.300
- Da 20,01 a 24 metri: €4.400
- Da 24,01 a 34 metri: €7.800
- Da 34,01 a 44 metri: €12.500
- Da 44,01 a 54 metri: €16.000
- Da 54,01 a 64 metri: €21.500
- Oltre 64 metri: €25.000
La tassa non è dovuta per il primo anno o frazione di anno dalla prima immatricolazione.
La tassa è ridotta al 50% per le unità a vela con motore ausiliario, il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore (espresso in Kw) non sia inferiore a 0.5.
È ridotta, inoltre:
- del 15% dopo 5 anni dalla data di costruzione dell’unità da diporto
- del 30% dopo 10 anni dalla data di costruzione
- del 45% dopo 15 anni.
La tassa deve essere versata entro il 31 maggio di ciascun anno.
IVA
L'IVA ordinaria del 22% si applica se l'imbarcazione viene acquistata da un venditore professionale, come un cantiere o un concessionario, con esenzioni previste per imbarcazioni per le imbarcazioni utilizzate esclusivamente per attività commerciali, come il noleggio o la locazione.
Dal 2019, è obbligatoria la fatturazione elettronica per tutte le transazioni commerciali in Italia, incluse le compravendite di unità da diporto.
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