In pratica per tutte le controversie che prevedono una richiesta danni inferiore ai 50.000 euro, prima di arrivare in tribunale sarà necessario tentare la negoziazione tra avvocati.
La norma, che prevede solo poche eccezioni di applicabilità, riguarda anche la nautica. Le cause tra acquirente e venditore, tra acquirente e cantiere costruttore o le cause per danni da incidente, prima di avere inizio dovranno necessariamente transitare attraverso la negoziazione assistita obbligatoria.
Le parti avranno tempo tre mesi con la possibilità di proroga di 30 giorni per mettersi d’accordo. Solo una volta che sarà fallita la negoziazione obbligatoria, si potrà procedere con la causa.
La negoziazione obbligatoria è condizione per la procedibilità in tribunale. Se non si ricorre a questa, non si può fare causa. Il danneggiato che intende fare causa dovrà, attraverso il proprio avvocato, invitare la controparte alla negoziazione. Questa avrà 30 giorni di tempo per rispondere, nel caso non lo faccia, l’obbligo di negoziazione sarà ritenuto assolto e si potrà procedere al giudizio. Il tribunale dovrà tenere in considerazione il rifiuto alla negoziazione della controparte al fine di stabilire la copertura delle spese di giudizio.
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