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Il contenzioso tra i gestori dei porti turistici e lo stato (Demanio), è iniziato nel 2007, quando la finanziaria 2006 ha cambiato le normative di riferimento.
Il canone, sino al 2006, era stabilito ai sensi del decreto 343/1998, ovvero il concessionario versava un importo per le aree che aveva ricevuto dallo Stato, per lo più specchi acquei o aree scoperte (spiagge), sulle quali poi il concessionario costruiva a sue spese le strutture e successivamente gestiva il porto costruito.
In altri termini, la concessione poteva considerarsi come un “contratto” tra due soggetti, dove uno dei soggetti era lo Stato che a fronte di un corrispettivo chiamato “canone”, che potremmo impropriamente chiamare “affitto”, concedeva al gestore un’area al fine della costruzione di un porto a spese dello stesso concessionario.
La legge Finanziaria del 2007 ha però stravolto questi parametri, non solo modificando i valori con cui calcolare il canone, ma anche non considerando più, ai fini del calcolo dell’imposta demaniale, le aree concesse dallo Stato (aree scoperte, specchi acquei, ecc.), bensì le opere successivamente realizzate dal concessionario, quali pontili, borghi commerciali, cantieri, banchine, ecc., dividendole in opere di facile o di difficile rimozione. In conseguenza a questa doppia riconsiderazione, di fatto, il canone da corrispondere poteva addirittura decuplicare.
"Se dovessimo fare un esempio semplicistico, è come se voi affittaste un appezzamento di terreno per costruirci una casetta a vostre spese, casetta che a fine del contratto di locazione, rimarrebbe al proprietario del terreno. La finanziaria 2007 autorizza il proprietario del terreno ad aumentarti il canone dell’affitto, comprendendo nel costo, non solo il terreno ma anche la locazione della villetta che hai costruito tu".
Ma cosa è successo a Rimini?
Non essendoci una norma specifica, ogni contenzioso sul medesimo oggetto in discussione, può sfociare in sentenze differenti. La Corte Costituzionale ha emesso una sentenza che NON rende incostituzionale la norma, ma da un indirizzo additivo orientato, ossia da un suggerimento ai Tribunali Amministrativi su come dovrebbero interpretarla. Sino a che è in corso la concessione e i beni non sono incamerati, il canone deve essere calcolato su cosa ha concesso lo Stato.
"Per tornare al nostro esempio, sino a che non scade il primo contratto, l'affitto lo paghi sul terreno e non sulla casetta che hai costruito a tue spese.”
Non tutti i Tribunali hanno recepito il suggerimento della Consulta.
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