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lunedì 7 settembre 2026
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Collisione in mare: avere la precedenza non ti da sempre ragione

Avere la precedenza in mare non basta: le COLREG impongono anche a chi ha diritto di rotta di intervenire per evitare una collisione
Avere la precedenza in mare non basta: le COLREG impongono anche a chi ha diritto di rotta di intervenire per evitare una collisione

Avere la precedenza in mare non basta: le COLREG impongono anche a chi ha diritto di rotta di intervenire per evitare una collisione.

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La Regola 17 delle COLREG stabilisce che anche chi ha diritto di rotta deve intervenire quando la collisione non può più essere evitata dalla sola manovra dell’altra unità. E può esserci un concorso di responsabilità.

Avere la precedenza in mare non significa poter continuare sulla propria rotta fino alla collisione. Se l’altra barca non rispetta l’obbligo di tenersi discosta e il pericolo diventa concreto, anche chi ha diritto di rotta deve intervenire quando la situazione arriva al punto in cui la manovra dell’altra unità, da sola, non è più sufficiente a evitare l’urto. E se non lo fa, dopo l’incidente potrebbe vedersi attribuire una parte della responsabilità, con conseguenze anche sul piano del risarcimento dei danni.

È uno degli aspetti delle COLREG, il Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare, che più facilmente viene frainteso dai diportisti. La frase “avevo la precedenza” può spiegare chi avrebbe dovuto manovrare inizialmente, ma non è necessariamente sufficiente a stabilire chi sia responsabile di tutto ciò che è accaduto dopo.

Cosa stabilisce la Regola 17 delle COLREG

La Regola 17 disciplina proprio il comportamento della cosiddetta “stand-on vessel”, l’unità che ha diritto di rotta. Inizialmente questa deve mantenere rotta e velocità. È un principio fondamentale perché rende prevedibile il suo movimento e permette all’altra imbarcazione, quella obbligata a tenersi discosta, di organizzare la propria manovra.

Mantenere rotta e velocità, però, non significa andare avanti a ogni costo.

Quando diventa evidente che l’altra unità non sta effettuando la manovra prevista dalle regole, chi ha diritto di rotta può intervenire per evitare la collisione. Se la distanza continua a diminuire e si arriva al punto in cui l’azione della sola barca obbligata a tenersi discosta non è più sufficiente a scongiurare l’urto, la Regola 17 impone alla stand-on vessel di effettuare la manovra che meglio possa contribuire a evitare la collisione.

La distinzione è importante. Inizialmente si mantiene rotta e velocità. Quando appare evidente che l’altro non sta rispettando i propri obblighi, si può intervenire. Quando la situazione diventa critica e la manovra dell’altro non è più sufficiente, si deve intervenire.

Immaginiamo due barche a vela su mure differenti. Quella con mure a dritta ha diritto di rotta, mentre quella con mure a sinistra deve tenersi discosta. La prima vede però che l’altra continua ad avvicinarsi senza modificare sensibilmente la propria traiettoria. Non può semplicemente ignorare ciò che sta accadendo pensando che, in caso di collisione, sarà comunque l’altro comandante ad avere torto.

Lo stesso principio può valere nell’incontro tra una barca a vela e un’unità a motore quando, secondo le COLREG, quest’ultima è quella tenuta a lasciarle libera la rotta. Il velista deve continuare a controllare l’evoluzione della situazione e verificare che la manovra dell’altra unità sia realmente sufficiente a passare a distanza di sicurezza.

Cosa accade in caso di concorso di colpa

Ed è qui che entra in gioco un secondo aspetto spesso sottovalutato: quello della responsabilità economica dopo l’incidente.

In Italia il Codice della navigazione disciplina espressamente l’urto per colpa comune. L’articolo 484 stabilisce che, quando la responsabilità è attribuibile a più navi, ciascuna risponde in proporzione alla gravità della propria colpa e all’entità delle relative conseguenze. Se non è possibile determinare questa proporzione, il risarcimento viene ripartito in parti uguali.

Questo significa che avere inizialmente diritto di rotta non garantisce necessariamente che all’altra barca venga attribuito il cento per cento della responsabilità.

Se dopo una collisione emerge che una barca aveva diritto di rotta, ma il suo comandante aveva visto il pericolo, disponeva ancora della possibilità di intervenire e non ha effettuato la manovra richiesta dalle circostanze, la sua condotta può entrare nella valutazione delle responsabilità.

Si potrebbe quindi arrivare, a seconda della dinamica dell’incidente, a una ripartizione della responsabilità tra le due unità. Le percentuali non sono stabilite preventivamente: dipendono dalla gravità delle rispettive condotte, dalle conseguenze, dalla ricostruzione dell’incidente e dalle prove disponibili.

Tracce GPS e AIS, testimonianze, rotta e velocità delle due barche, condizioni meteorologiche, visibilità e tempi disponibili per effettuare una manovra possono diventare elementi importanti per capire non soltanto chi dovesse inizialmente tenersi discosto, ma anche cosa abbia fatto l’altra barca quando si è resa conto che la collisione stava diventando possibile.

Le conseguenze sul piano assicurativo

Anche sul piano assicurativo la questione è quindi meno semplice di quanto possa sembrare. Il fatto che al comandante venga riconosciuta una responsabilità nell’urto non significa automaticamente che la compagnia non pagherà il sinistro. Il Codice della navigazione contempla la responsabilità dell’assicuratore anche per determinati sinistri derivanti dalla colpa nautica del comandante e disciplina il ricorso dei terzi danneggiati da urto. L’effettiva copertura deve però essere valutata sulla base della polizza sottoscritta, dei suoi massimali, delle esclusioni e delle circostanze concrete dell’incidente.

Il principio da ricordare rimane quindi molto semplice: la precedenza stabilisce chi deve tenersi discosto e come devono comportarsi inizialmente le due unità, ma non concede a nessuno il diritto di arrivare alla collisione.

Dire “avevo la precedenza” dopo un incidente potrebbe non essere sufficiente. Se avevamo la possibilità e, arrivati a una situazione critica, l’obbligo di contribuire a evitare l’urto, ciò che abbiamo fatto o non abbiamo fatto può diventare parte della ricostruzione delle responsabilità.

In mare la regola più importante non è dimostrare di avere ragione. È fare quanto previsto dalle regole e dalla buona pratica marinaresca perché le due barche non arrivino mai a toccarsi.

© Riproduzione riservata

   

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