venerdì 23 gennaio 2026
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Esami per skipper professionista: ritardi, proteste e chiarimenti del Ministero

Nonostante i decreti esplicativi del Ministero, c’è ritardo nello stabilire il calendario degli esami; Confindustria protesta e il ministero Risponde.

Esami per skipper professionista: ritardi, proteste e chiarimenti del Ministero
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“Ribadisco l’urgenza che tutte le Capitanerie indichino i bandi di esame e procedano al loro svolgimento” questo quanto chiesto dal presidente della Confindustria Nautica, Saverio Cecchi.

Il presidente ha evidenziato come ormai la stagione estiva sia alle porte e che, se non si procede immediatamente agli esami, non avremo degli ufficiali di 2 classe abilitati. Questo costituirebbe un grave danno per la nautica.

“Grazie al lavoro del Ministro Salvini, del Vice Ministro Rixi e della stessa Direzione Generale, il nuovo titolo semplificato del diporto è stato adottato con decreto del 13 dicembre 2023, n. 227 – continua il Presidente di Confindustria Nautica, Saverio Cecchi. - Ora è urgente che sia reso immediatamente disponibile e operativo alle migliaia di persone che ne hanno bisogno per lavorare. Sono infatti venti anni che il rilascio del precedente certificato di Conduttore del diporto è stato sospeso, lasciando un vuoto normativo, mentre, al contempo, si sono moltiplicati i controlli nei confronti degli operatori del settore, sempre più in difficoltà nel reperire il personale per le attività di noleggio”, conclude Cecchi.

Confindustria Nautica stima un fabbisogno, tra regolarizzazioni e nuove posizioni, di circa 2.000 unità lavorative.

Sulla base delle richieste dell’Associazione nazionale di categoria di Confindustria, il Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Patrizia Scarchilli, ha fornito i seguenti chiarimenti.

Il decreto n. 40/2025, all’articolo 2, comma 3, dispone che la prova pratica per il conseguimento del titolo professionale di Ufficiale di navigazione del diporto di 2 classe si svolga in acque marittime, su un’unità da diporto di lunghezza non inferiore a 15 metri. Tale requisito dimensionale dell’unità non è invece richiesto per le previste 5 ore obbligatorie di familiarizzazione attestate da una scuola nautica.

A scanso di dubbio alcuno, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiarisce che i percorsi professionali dei titolari della patente nautica da almeno dieci anni che presentano i requisiti di cui all’articolo 4 decreto n. 40/2025, sono da considerare equivalenti alle 5 ore di familiarizzazione. Infine, a differenza di quanto previsto per la patente nautica (Allegato II decreto 30 agosto 2023, n. 142), non è indicata una specifica formalità di attestazione delle ore di familiarizzazione, ove necessaria.

Quindi al candidato è sufficiente produrre la dichiarazione della scuola nautica, su carta intestata, datata e firmata dal legale rappresentante, di aver svolto almeno 5 ore di familiarizzazione con le capacità inerenti la prova finalizzata al conseguimento del titolo di Ufficiale di 2 Classe.

© Riproduzione riservata

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