mercoledì 19 febbraio 2025
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Riforma Codice della Nautica: le nuove attività commerciali e i droni

Una parte della riforma del Codice riguarda aree dove c’erano lacune normative come la consegna dei cibi in mare e i droni, unità a controllo remoto

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Nell’ambito della riforma legislativa riguardante la nautica datata dicembre 2020, il cui Regolamento Attuativo è stato recentemente approvato e attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, viene fatta un’ampia revisione del Codice della Nautica per renderlo più moderno e adatto alle esigenze attuali del mondo dell’industria nautica.

Nel vasto panorama di riforma si cerca anche di andare a “normare” delle zone di vuoto legislativo dove erano presenti delle lacune, o che comunque andavano razionalizzate maggiormente, come avvenuto per esempio nel caso delle nuove attività commerciali relative al diporto e alle unità controllate da remoto, i cosiddetti droni.

Nel codice della nautica aggiornato comparirà infatti un articolo 27 bis, che disciplinerà la questione dei droni e delle unità a controllo remoto.

Le unità che prevedono questo tipo di utilizzo, che iniziano a essere diffuse anche per servizi di traino o altri tipi di assistenza, dovranno essere dotate di sistemi ausiliari in grado di attivarsi automaticamente in caso di avaria o di malfunzionamento dei sistemi di comando remoto principali, nonché di sistemi di condotta da bordo.

In alcuni casi il proprietario o l'armatore delle unità da diporto a controllo remoto dovrà imbarcare a bordo propri incaricati che intervengono in caso di pericolo o di necessità. Chiunque esercita il controllo remoto delle unità dotate di questo sistemi. ne assume e mantiene il comando e, nei casi previsti dall'articolo 39, deve essere in possesso di patente nautica.

Il rinnovato articolo 57 bis invece va affrontare l’altro argomento oggetto di questo approfondimento, le nuove attività commerciali legate al mondo della nautica, in particolare la ristorazione in mare con il servizio di consegna in barca.

Le norme di igiene dei prodotti alimentari dovranno rispettare quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari. Sarà compito delle regioni invece disciplinare la somministrazione itinerante di cibo e bevande, nonché le attività di commercio al dettaglio operate in mare e nelle acque interne mediante unità da diporto utilizzate a tale fine commerciale durante la stagione balneare.

Con riguardo alle bevande alcoliche, la relativa somministrazione è disciplinata in maniera più restrittiva nelle aree interessate da intenso traffico diportistico e commerciale allo scopo di prevenire sinistri dovuti al loro abuso.

Due interventi che vanno quindi a disciplinare delle situazioni normative carenti, perché si tratta di tipi di servizi che si sono diffusi solo negli ultimi anni, mentre il testo originario del Codice della Nautica è datato 2005.

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