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Friday, 16 May 2025
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Naufragio Bayesian: perché indaga la giustizia italiana

Molti si chiedono perché, nonostante la bandiera del Bayesian fosse inglese e tutte le vittime non italiane, sia la procura italiana a indagare. Lo spiega con chiarezza e sintesi il nostro consulente legale, l’avvocato Armando Fergola in questo breve articolo, dove scopriremo meccanismi della legge sconosciuti ai più.

La nave Bayesian prima del naufragio – bandiera britannica, caso giurisdizione italiana
La nave Bayesian prima del naufragio – bandiera britannica, caso giurisdizione italiana
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Il caso dell'affondamento del Bayesian

Il tragico affondamento della nave da diporto "Bayesian", avvenuto il 19 agosto 2024 nelle acque territoriali italiane al largo di Porticello (Sicilia), ha suscitato profonde riflessioni non solo per l'impatto umano e ambientale, ma anche per le rilevanti questioni giuridiche sull'applicazione della giurisdizione penale italiana, considerato che l'imbarcazione, battente bandiera britannica, ospitava esclusivamente cittadini stranieri.

A bordo si trovavano 22 persone (12 passeggeri e 10 membri dell’equipaggio), di cui 15 sopravvissute e 7 decedute, ed inoltre di non poco rilievo appare il rischio ambientale derivante dalla presenza di circa 18.000 litri di carburante e altri oli combustibili, elemento determinante come vedremo ai fini della valutazione della giurisdizione italiana.

Il quadro normativo: Codice penale, Codice della navigazione e convenzioni internazionali

Ma andiamo per gradi: il quadro normativo di riferimento è dato dal codice penale, dal codice della navigazione e dalle convenzioni internazionali. In particolare possiamo prendere le mosse dall'articolo 3 del codice penale che prevede l'obbligatorietà di tutti coloro, siano essi cittadini italiani o stranieri, che si trovano nel territorio dello Stato a sottostare alla legge penale italiana, e per territorio dello Stato devono considerarsi anche le navi e gli aeromobili italiani.

La questione della bandiera: nave inglese in acque italiane

Nel caso del Bayesian, che è una nave battente bandiera inglese, viene lecito domandarsi come possa essere applicata la legge italiana su un territorio (la nave) considerato a tutti gli effetti estero, considerato altresì che anche il codice della navigazione prevede l'applicazione della legge della bandiera.

Tuttavia è proprio lo stesso codice della navigazione a derogare a questo principio estendendo la sovranità nazionale alle aree marine ed in particolare alle acque territoriali, laddove si consumino reati che interessino in qualche modo lo Stato costiero ovvero disturbino la pace del paese e il buon ordine del mare territoriale.

Infatti, in tema di illeciti penali commessi a bordo di una nave straniera, sussiste la giurisdizione dello Stato italiano in relazione a fatti idonei ad interferire nella vita della comunità costiera: pertanto, è compito del giudice verificare in concreto se dal fatto contestato siano derivate conseguenze estesesi allo Stato rivierasco ovvero se il medesimo fatto sia stato di per sé idoneo a turbare la pace pubblica del Paese o il buon ordine del mare territoriale.

Il principio del disturbo effettivo e la giurisprudenza

Al riguardo la Corte di Cassazione ha affermato che con la ratifica della Convenzione di Ginevra del 29 aprile 1958 - art. 19 -, lo Stato italiano ha rinunciato alla giurisdizione in relazione ad illeciti penali commessi a bordo di una nave straniera che abbiano rilevanza solo all'interno della comunità viaggiante sulla stessa; e ha, inoltre, precisato che per riconoscere la giurisdizione dello Stato costiero deve farsi riferimento al requisito del "disturbo effettivo" e a quello del "disturbo morale", quest'ultimo relativo a fatti la cui natura è solo potenzialmente idonea a turbare l'ordine pubblico e la sicurezza della comunità territoriale. (Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 44306 del 7 novembre 2007)

UNCLOS e il ruolo della Procura di Termini Imerese

Questo principio dettato dall'articolo 27 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare UNCLOS, sembrerebbe essere l'aggancio che ha consentito alla Procura di Termini Imerese l'apertura di un’indagine.

Infatti ad oggi le ipotesi delittuose ipotizzate sono quelle del naufragio, delle lesioni e dell'omicidio navale, tuttavia, non possono non essere prese in considerazione successivamente ulteriori condotte criminose, quali i vizi occulti della nave, che si ricorda essere di costruzione italiana, e quindi riconducibile al cantiere, ovvero una responsabilità della autorità marittima italiana inerente gli avvisi meteo, ma soprattutto non si dimentichi i reati di carattere ambientale.

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