
Le imbarcazioni extra-UE nei porti europei godono dell’esenzione totale doganale. Non pagano IVA, non pagano tasse, ma sono a rischio confisca se superano i 18 mesi.
Negli ultimi mesi si sono intensificati i casi di sequestro di imbarcazioni da diporto battenti bandiera extra-UE, ormeggiate nei porti italiani ben oltre i 18 mesi previsti dal regime di ammissione temporanea.
Uno degli episodi più recenti ha riguardato un Solaris 58, il Poseidon 2, battente bandiera panamense.
Dietro questi interventi delle autorità doganali si cela una normativa articolata e poco conosciuta, che può trasformare una banale sosta in porto in un'accusa di contrabbando con confisca dell'imbarcazione.
Quadro normativo del contrabbando di imbarcazioni
La normativa di riferimento è costituita dal Codice Doganale dell’Unione (Reg. UE n. 952/2013), dal Regolamento Delegato (UE) 2015/2446, in particolare l’articolo 212, lettera d), e dalla Convenzione di Istanbul, allegato C, recepita in Italia con la legge 30/1995.
Questo complesso normativo consente alle imbarcazioni registrate fuori dall'Unione Europea di sostare nel territorio doganale dell'UE per un periodo massimo di 18 mesi senza dover pagare dazi o IVA, a patto che siano rispettate alcune condizioni precise:
- la barca deve essere registrata in uno Stato extra-UE,
- l'utilizzatore deve essere domiciliato fuori dall'Unione,
- l'uso deve essere esclusivamente privato e non commerciale,
- l'imbarcazione non deve essere ceduta, noleggiata o affidata a soggetti residenti nell'UE.
Soprattutto, l’imbarcazione deve essere riesportata entro e non oltre il termine stabilito.
Il reato di contrabbando d’imbarcazioni
Il mancato rispetto del termine di 18 mesi comporta la decadenza dal regime di esenzione doganale e fiscale, con l’immediata applicazione dell’IVA, delle sanzioni tributarie e, nei casi più gravi, la configurazione del reato di contrabbando doganale, disciplinato dall’articolo 292 del Testo Unico delle Leggi Doganali (DPR 43/1973).
Tale violazione comporta il sequestro dell'imbarcazione e, in caso di condanna, la confisca obbligatoria del mezzo, anche se intestato a un soggetto terzo (ad esempio in caso di leasing, comodato o intestazione fiduciaria).
Entrare e uscire: attenzione alle prove
Esiste tuttavia la possibilità di interrompere validamente il termine dei 18 mesi attraverso la riesportazione effettiva dell’unità fuori dal territorio doganale dell’UE. In tal caso, con ogni nuovo rientro si riattiva un nuovo periodo di 18 mesi.
Le dogane richiedono però prove rigorose della riesportazione, come il logbook, la documentazione AIS, o ricevute di ormeggio in porti extra-UE. Non è raro che le autorità contestino uscite fittizie, magari durate solo poche ore, considerate meri tentativi di elusione normativa.
La sospensione dei termini: il rimessaggio documentato
Una possibile alternativa, in presenza di gravi impedimenti oggettivi (ad esempio guasti tecnici, manutenzioni straordinarie, eventi eccezionali), è quella del rimessaggio documentato.
La circolare ADM n. 4499 del 14 gennaio 2002 prevede che, in questi casi, il proprietario dell’unità possa evitare la decadenza dal regime di ammissione temporanea se:
- informa preventivamente l’autorità doganale, allegando i documenti di bordo e richiedendo l’apposizione dei sigilli;
- lascia l’imbarcazione in rimessaggio per almeno tre mesi consecutivi;
- conclude il periodo con la rimozione dei sigilli e la restituzione dei documenti da parte della dogana.
Tale procedura, se seguita correttamente, sospende il decorso del termine e mette al riparo da conseguenze sanzionatorie.
Caratteristiche dell’utilizzatore della barca
Altro aspetto spesso trascurato riguarda lo status dell'utilizzatore dell’imbarcazione, in quanto, se in linea generale l'utilizzatore è residente nell’UE, l'ammissione temporanea non è applicabile, salvo alcuni casi eccezionali disciplinati dall’articolo 215 del Regolamento Delegato 2015/2446.
Questa disposizione, spesso sottovalutata, consente un utilizzo privato temporaneo di mezzi di trasporto (comprese le imbarcazioni) immatricolati fuori UE anche da parte di residenti comunitari in tre ipotesi:
- il proprietario o titolare dell’imbarcazione è a bordo con l'utilizzatore;
- il mezzo è stato noleggiato con contratto scritto all’estero per tornare alla residenza o lasciare il territorio UE;
- l'utilizzatore è dipendente del proprietario, locatario o affittuario stabilito extra-UE del mezzo e lo utilizza per il tragitto casa-lavoro o per usi privati correlati.
In vero, sembrerebbe che l’articolo 215 si applichi a tutti i mezzi di trasporto, senza escludere le imbarcazioni. Infatti, il comma 2-bis prevede obblighi documentali specifici solo per i veicoli stradali, confermando implicitamente che gli altri mezzi, comprese le barche, rientrino nel perimetro applicativo della norma.
In conclusione, il regime di ammissione temporanea costituisce una significativa agevolazione per gli armatori extra-UE, ma comporta obblighi precisi e controlli rigorosi. Ignorare tali regole può avere conseguenze pesanti, non solo economiche ma anche penali. Una corretta gestione doganale dell’imbarcazione, una pianificazione accurata della permanenza nei porti UE e una chiara tracciabilità delle uscite sono oggi condizioni indispensabili per godere dei benefici di esenzione IVA.
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